Assunzioni disabili direttamente on line
Il 31 gennaio scadono i termini per l’invio del prospetto. Previste multe per i datori di lavoro inadempienti
venerdì 28 gennaio 2011
Tempi ridotti, quest'anno, per l'invio del prospetto occupazionale sul collocamento obbligatorio. La trasmissione, che deve avvenire necessariamente in modalità telematica (l'utilizzo di altre modalità costituisce mancato adempimento), è possibile a partire dal 15 gennaio. Un «ritardo» derivante dalla messa in linea, sul sito internet del Ministero del lavoro (http://www.cliclavoro.gov.it) del nuovo modello approvato dal Dm 2 novembre 2010. La scadenza per l'adempimento, invece, resta ferma al 31 gennaio. Interessa tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, con almeno 15 dipendenti, i quali devono trasmettere il prospetto informativo sulle assunzioni di disabili relativo al 31 dicembre 2010. L'adempimento, come accennato, interessata tutti i datori di lavoro. Con l'entrata in vigore della legge n. 133/2008 (conversione del dl n. 112/2008), i soggetti obbligati all'invio telematico del prospetto informativo sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti modifiche nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto. Al contrario, se rispetto all'ultimo prospetto annuale inviato non si sono verificati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, i datori di lavoro non sono tenuti all'invio del prospetto informativo. Resta confermato che l'obbligo d'invio del prospetto telematico non si applica in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione (articolo 9, comma 1, della legge n. 68/1999): in questa ipotesi, infatti, scatta, entro 60 giorni dal verificarsi della scopertura, solamente l'obbligo di invio della richiesta di assunzione, e non già quella di invio del prospetto. È bene precisare che l'obbligo d'invio del prospetto, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, scatta solo quando si verifica «l'obbligo» di avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile, vale a dire solo in caso di nuove assunzioni (dal sedicesimo dipendente).
Trasmissione esclusivamente online. Per l'invio telematico del prospetto informativo è necessario «accreditarsi» con le modalità indicate da ciascuna
Regione e Provincia autonoma ove avviene l'adempimento che fissano, peraltro, specifiche disposizioni sulla modalità di accreditamento.
Oggetto della comunicazione. Oggetto dell'invio è il prospetto informativo approvato dall'articolo 3 del Dm 2 novembre 2010. In esso occorre indicare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva, eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori. Il prospetto informativo è unico a livello nazionale e deve essere compilato in tutte le sue parti e inviato con le specifiche modalità di trasmissione previste dal Ministero del lavoro.
Termini e modalità di comunicazione. In particolare, il prospetto informativo va inviato entro il 31 gennaio di ogni anno, riportando la situazione occupazionale del 31 dicembre dell'anno precedente. Esclusivamente per l'anno 2011 (quindi con riferimento alla situazione occupazionale del 31 dicembre 2010), l'invio del prospetto informativo è possibile a partire dal 15 gennaio. L'invio va effettuato compilando il modulo online mediante la soluzione applicativa (software) messa a disposizione dai servizi informatici presso cui l'utente è abilitato a operare. I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente. La ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge. Infatti, ogni prospetto inviato viene contrassegnato con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale identificazione. Il prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo.
Malfunzionamento dei servizi informatici. Nel caso di malfunzionamento dei servizi informatici, i servizi competenti pubblicano i periodi (data, ore e minuti) in cui si sono verificati i malfunzionamenti e i soggetti obbligati e abilitati effettuano l'adempimento il primo giorno utile.
Annullamento e rettifica. I soggetti obbligati e i soggetti abilitati che hanno effettuato l'invio del prospetto informativo hanno facoltà di annullare o rettificare il documento inviato. L'annullamento di un prospetto inviato può avvenire per qualsiasi motivo prima della scadenza del termine (31 gennaio). La rettifica di un prospetto inviato può avvenire limitatamente ai dati che non costituiscono l'obbligo entro 5 giorni dall'invio dello stesso.
Sanzioni confermate. Nessuna novità sulle sanzioni. Il ritardato invio del prospetto è punito con sanzione amministrativa da € 578,43 maggiorato di €28,02 per ogni giorno di ritardo. Trattandosi di comportamento omissivo trova applicazione l'istituto della diffida e, in caso di ottemperanza ad essa, l'applicazione della minore sanzione pari a un quarto dell'importo edittale.
Trasmissione esclusivamente online. Per l'invio telematico del prospetto informativo è necessario «accreditarsi» con le modalità indicate da ciascuna
Regione e Provincia autonoma ove avviene l'adempimento che fissano, peraltro, specifiche disposizioni sulla modalità di accreditamento.
Oggetto della comunicazione. Oggetto dell'invio è il prospetto informativo approvato dall'articolo 3 del Dm 2 novembre 2010. In esso occorre indicare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva, eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori. Il prospetto informativo è unico a livello nazionale e deve essere compilato in tutte le sue parti e inviato con le specifiche modalità di trasmissione previste dal Ministero del lavoro.
Termini e modalità di comunicazione. In particolare, il prospetto informativo va inviato entro il 31 gennaio di ogni anno, riportando la situazione occupazionale del 31 dicembre dell'anno precedente. Esclusivamente per l'anno 2011 (quindi con riferimento alla situazione occupazionale del 31 dicembre 2010), l'invio del prospetto informativo è possibile a partire dal 15 gennaio. L'invio va effettuato compilando il modulo online mediante la soluzione applicativa (software) messa a disposizione dai servizi informatici presso cui l'utente è abilitato a operare. I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente. La ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge. Infatti, ogni prospetto inviato viene contrassegnato con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale identificazione. Il prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo.
Malfunzionamento dei servizi informatici. Nel caso di malfunzionamento dei servizi informatici, i servizi competenti pubblicano i periodi (data, ore e minuti) in cui si sono verificati i malfunzionamenti e i soggetti obbligati e abilitati effettuano l'adempimento il primo giorno utile.
Annullamento e rettifica. I soggetti obbligati e i soggetti abilitati che hanno effettuato l'invio del prospetto informativo hanno facoltà di annullare o rettificare il documento inviato. L'annullamento di un prospetto inviato può avvenire per qualsiasi motivo prima della scadenza del termine (31 gennaio). La rettifica di un prospetto inviato può avvenire limitatamente ai dati che non costituiscono l'obbligo entro 5 giorni dall'invio dello stesso.
Sanzioni confermate. Nessuna novità sulle sanzioni. Il ritardato invio del prospetto è punito con sanzione amministrativa da € 578,43 maggiorato di €28,02 per ogni giorno di ritardo. Trattandosi di comportamento omissivo trova applicazione l'istituto della diffida e, in caso di ottemperanza ad essa, l'applicazione della minore sanzione pari a un quarto dell'importo edittale.