Cani d’affezione, il Comune ribadisce le regole di sicurezza
La Legge Regionale della Puglia n. 2 del 7 febbraio obbliga all’uso del guinzaglio e della museruola
sabato 26 agosto 2023
A seguito di numerose segnalazioni e richieste di intervento aventi ad oggetto la presenza di cani d'affezione sprovvisti di dispositivi di sicurezza che più volte hanno creato e creano momenti di turbamento e inquietudine con cittadini timorosi e di tensione con altri cani, si rammenta che il primo comma dell'art. 25 della Legge Regionale della Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020 stabilisce che "agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola".
Concetto ribadito nel successivo art. 26 della stessa legge che, permettendo agli animali d'affezione il libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, obbliga gli stessi all'uso del guinzaglio e a portare con sé la museruola da utilizzare solo in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali oppure su richiesta delle autorità competenti.
L'uso del guinzaglio e/o della museruola non deve essere inteso, quindi, come disposizione coercitiva o punitiva ma bensì un sistema di prevenzione per evitare danni a persone, animali o cose.
A quanto detto, si aggiunga l'obbligo di raccogliere le deiezioni del proprio cane: gesto di grande rispetto per gli altri, per l'ambiente e il decoro urbano.
La mancata osservanza di dette prescrizioni si configura come illecito amministrativo punibile con l'erogazione di sanzione.
L'osservanza di queste disposizioni, prima ancora che segno di civiltà e rispetto, rappresenta un senso di appartenenza alla propria comunità.
Concetto ribadito nel successivo art. 26 della stessa legge che, permettendo agli animali d'affezione il libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, obbliga gli stessi all'uso del guinzaglio e a portare con sé la museruola da utilizzare solo in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali oppure su richiesta delle autorità competenti.
L'uso del guinzaglio e/o della museruola non deve essere inteso, quindi, come disposizione coercitiva o punitiva ma bensì un sistema di prevenzione per evitare danni a persone, animali o cose.
A quanto detto, si aggiunga l'obbligo di raccogliere le deiezioni del proprio cane: gesto di grande rispetto per gli altri, per l'ambiente e il decoro urbano.
La mancata osservanza di dette prescrizioni si configura come illecito amministrativo punibile con l'erogazione di sanzione.
L'osservanza di queste disposizioni, prima ancora che segno di civiltà e rispetto, rappresenta un senso di appartenenza alla propria comunità.