Il Consiglio di Stato accoglie le ragioni del sindaco
Nessun obbligo per le liste di dichiarare il collegamento con il candidato sindaco
venerdì 2 marzo 2018
E' arrivata nella serata di giovedì la sentenza di merito con cui è stato disposto il ritorno di Alesio Valente alla guida del Comune di Gravina.
La sentenza emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato presieduta da Marco Lipari in veste di presidente oltre ai consiglieri Lydia Ada Orsola Spienza, Giulio Veltri, Stefania Santoleri e Paola Alba Puliatti, ha accolto in buona parte il ricorso presentato dai legali del primo cittadino, Gianluigi Pellegrino e il collega barese Franco Gagliardi La Gala, annullando la sentenza del Tar Puglia a cui il consigliere Romita e altri erano ricorsi per chiedere l'annullamento delle operazioni di voto dopo aver rivendicato l'inammissibilità della lista Gravina On rea di aver presentato la lista dei candidati senza ufficializzare il collegamento con il candidato sindaco Valente.
Il ricorso è arrivato dinanzi al Consiglio di Stato lo scorso 22 febbraio e come richiesto dall'avvocato Pellegrino, i giudici della terza sezione si sono riuniti per emettere una sentenza definitiva.
Sentenza che accoglie le motivazioni presentate dall'avvocato Pellegrino confermando che:
"Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sistema elettorale prevede a mente dell'articolo 72 del TUEL " il sindaco è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente alle elezione del consiglio comunale. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
Inoltre " Scompare il legame generico lasciando il posto al collegamento postume del sindaco (al momento della presentazione della propria candidatura) e dei delegati delle liste successivamente alla loro presentazione. Questo sistema ammette il voto disgiunto consentendo all'elettore di votare validamente per il sindaco e per una lista diversa da quelle che a esso sono collegate".
In sostanza, gli elettori di Gravina hanno coscientemente scelto Valente come sindaco indipendentemente dalle liste collegate.
Confermate anche le disposizioni del Ministero dell'interno in materia di presentazione di liste secondo cui "la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita di ognuno dei sottoscrittori" mentre sono i "delegati di lista incaricati di dichiarare il collegamento con il candidato sindaco".
L'appello è dunque accolto.
Valente può tornare a palazzo di città salvo ulteriori decisioni contrarie del Tar Puglia dove è ancora in discussione il ricorso presentato dal Movimento Cinque Stelle. Nell'udienza dello scorso 21 febbraio i giudici si erano riservati di decidere avendo avuto notizia di un procedimento in corso presso il Consiglio di Stato. Secondo i ben informati il Tar Puglia il prossimo 6 marzo si adeguerà alle decisioni del Consiglio ma è sempre bene attendere l'ufficialità delle decisioni.
La sentenza emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato presieduta da Marco Lipari in veste di presidente oltre ai consiglieri Lydia Ada Orsola Spienza, Giulio Veltri, Stefania Santoleri e Paola Alba Puliatti, ha accolto in buona parte il ricorso presentato dai legali del primo cittadino, Gianluigi Pellegrino e il collega barese Franco Gagliardi La Gala, annullando la sentenza del Tar Puglia a cui il consigliere Romita e altri erano ricorsi per chiedere l'annullamento delle operazioni di voto dopo aver rivendicato l'inammissibilità della lista Gravina On rea di aver presentato la lista dei candidati senza ufficializzare il collegamento con il candidato sindaco Valente.
Il ricorso è arrivato dinanzi al Consiglio di Stato lo scorso 22 febbraio e come richiesto dall'avvocato Pellegrino, i giudici della terza sezione si sono riuniti per emettere una sentenza definitiva.
Sentenza che accoglie le motivazioni presentate dall'avvocato Pellegrino confermando che:
"Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sistema elettorale prevede a mente dell'articolo 72 del TUEL " il sindaco è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente alle elezione del consiglio comunale. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
Inoltre " Scompare il legame generico lasciando il posto al collegamento postume del sindaco (al momento della presentazione della propria candidatura) e dei delegati delle liste successivamente alla loro presentazione. Questo sistema ammette il voto disgiunto consentendo all'elettore di votare validamente per il sindaco e per una lista diversa da quelle che a esso sono collegate".
In sostanza, gli elettori di Gravina hanno coscientemente scelto Valente come sindaco indipendentemente dalle liste collegate.
Confermate anche le disposizioni del Ministero dell'interno in materia di presentazione di liste secondo cui "la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita di ognuno dei sottoscrittori" mentre sono i "delegati di lista incaricati di dichiarare il collegamento con il candidato sindaco".
L'appello è dunque accolto.
Valente può tornare a palazzo di città salvo ulteriori decisioni contrarie del Tar Puglia dove è ancora in discussione il ricorso presentato dal Movimento Cinque Stelle. Nell'udienza dello scorso 21 febbraio i giudici si erano riservati di decidere avendo avuto notizia di un procedimento in corso presso il Consiglio di Stato. Secondo i ben informati il Tar Puglia il prossimo 6 marzo si adeguerà alle decisioni del Consiglio ma è sempre bene attendere l'ufficialità delle decisioni.