Il Presidente dei revisori dei conti si dimette

Motivazioni personali e non nelle dimissioni del dott. Paterno. "Accolta" la denuncia del consigliere Moretti

martedì 22 febbraio 2011 13.26
Il sindaco ha confermato quelle che fino a poche ore fa, in assenza di un comunicato ufficiale, erano solo voci: "il Presidente dei revisori dei conti, il dott. Francesco Paterno ha dato le dimissioni per motivi personali".
Contattato il dott. Paterno questa la sua posizione: "Il giorno 16 febbraio ho presentato le dimissioni; certamente nei motivi personali c'è la questione affinità con il vicesindaco Masiello, ma oltre a questo ci tengo a precisare che una certa difficoltà nel conciliare il lavoro di Revisore contabile e il mio studio di consulenza, mi hanno portato anche a fare questa scelta. In ogni caso preciso che con il vicesindaco Masiello effetivamente non ho alcun tipo di rapporto".

Solo poche settimane fa ad essere denunciata dal consigliere Moretti era una incompatibilità nel comune di Gravina, tra il Presidente del collegio dei revisori dei conti e il vicesindaco Masiello, tra i quali c'è un legame di parentela entro il quarto grado. Un rapporto di parentela, o meglio di affinità, nei termini del dott. Paterno, in contrasto con quanto disposto dall'art. 236 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che così recita: "1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale…" L'art. 2399 cc chiamato in causa prevede infatti che "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza…"