Leanza resta fuori dal consiglio comunale
Respinto il ricorso di Sel. Ecco la sentenza integrale.
venerdì 26 ottobre 2012
15.44
Ecco la sentenza emessa dai giudici della Seconda sezione del Tribunale amministrativo di Bari, presieduta da Sabato Guadagno e composta anche da Antonio Pasca e Giacinta Serlenga.
Il collegio giudicante si è espresso sul ricorso presentato da Mimmo Leanza, ex consigliere democratico e alle ultime amministrative candidato nelle liste di Sinistra ecologia e libertà, in ordine all'attribuzione del "premio di maggioranza, con assegnazione di 14 seggi alla coalizione del sindaco eletto e di 10 alla minoranza, con conseguente attribuzione di due seggi alla lista Sel e per la conseguente proclamazione a consigliere comunale del ricorrente Domenico Lenza, in luogo del candidato Luigi Lorusso e del candidato Giovanni Carbone a questi subentrato".
"Venendo al merito della controversia - scrivono i giudici nella sentenza - mette conto preliminarmente osservare che il numero dei seggi da assegnare nella specie è pari a 24; il 60% di 24 (da attribuire complessivamente alle liste collegate al candidato sindaco vincente) darebbe un risultato pari a 14,4".
Il TAR barese, pur riconoscendo la necessità di arrotondare i decimali all'unità superiore o inferiore, sottolinea che al riguardo "la prassi applicativa non è stata univoca. Né univoca si è mostrata l'interpretazione giurisprudenziale", citando ad esempio diverse sentenze di altri Tar regionali, alcuni dei quali hanno applicato un arrotondamento per eccesso mentre altri per difetto. "Lo stesso Supremo Consesso amministrativo ha alternativamente individuato l'indicato 60% come limite massimo del c.d. premio di maggioranza o di governabilità (cfr. Sez.V, n.2928 pubblicata il 21 maggio 2012) ovvero, al contrario, come limite minimo (cfr. Sez.V n.1197 pubblicata il 1° marzo 2012)".
Alla fine però "Il Collegio ritiene di dover prendere posizione in favore della seconda interpretazione, ritenendola più confacente alla ratio della normativa in considerazione. L'approssimazione per difetto all'unità inferiore contravverrebbe invero alla ratio della disposizione rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni" (C.d.S. n.1197 cit.) e perseguita con l'attribuzione di un numero di consiglieri superiore rispetto a quello risultante dalla volontà degli elettori. Milita, inoltre, in favore della tesi secondo cui il 60% dei seggi da attribuirsi alla coalizione capeggiata dal sindaco eletto rappresenti il limite minimo e non massimo (come invece sostenuto dal ricorrente), anche il dato testuale".
Qui di seguito, in allegato, la sentenza integrale.
Il collegio giudicante si è espresso sul ricorso presentato da Mimmo Leanza, ex consigliere democratico e alle ultime amministrative candidato nelle liste di Sinistra ecologia e libertà, in ordine all'attribuzione del "premio di maggioranza, con assegnazione di 14 seggi alla coalizione del sindaco eletto e di 10 alla minoranza, con conseguente attribuzione di due seggi alla lista Sel e per la conseguente proclamazione a consigliere comunale del ricorrente Domenico Lenza, in luogo del candidato Luigi Lorusso e del candidato Giovanni Carbone a questi subentrato".
"Venendo al merito della controversia - scrivono i giudici nella sentenza - mette conto preliminarmente osservare che il numero dei seggi da assegnare nella specie è pari a 24; il 60% di 24 (da attribuire complessivamente alle liste collegate al candidato sindaco vincente) darebbe un risultato pari a 14,4".
Il TAR barese, pur riconoscendo la necessità di arrotondare i decimali all'unità superiore o inferiore, sottolinea che al riguardo "la prassi applicativa non è stata univoca. Né univoca si è mostrata l'interpretazione giurisprudenziale", citando ad esempio diverse sentenze di altri Tar regionali, alcuni dei quali hanno applicato un arrotondamento per eccesso mentre altri per difetto. "Lo stesso Supremo Consesso amministrativo ha alternativamente individuato l'indicato 60% come limite massimo del c.d. premio di maggioranza o di governabilità (cfr. Sez.V, n.2928 pubblicata il 21 maggio 2012) ovvero, al contrario, come limite minimo (cfr. Sez.V n.1197 pubblicata il 1° marzo 2012)".
Alla fine però "Il Collegio ritiene di dover prendere posizione in favore della seconda interpretazione, ritenendola più confacente alla ratio della normativa in considerazione. L'approssimazione per difetto all'unità inferiore contravverrebbe invero alla ratio della disposizione rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni" (C.d.S. n.1197 cit.) e perseguita con l'attribuzione di un numero di consiglieri superiore rispetto a quello risultante dalla volontà degli elettori. Milita, inoltre, in favore della tesi secondo cui il 60% dei seggi da attribuirsi alla coalizione capeggiata dal sindaco eletto rappresenti il limite minimo e non massimo (come invece sostenuto dal ricorrente), anche il dato testuale".
Qui di seguito, in allegato, la sentenza integrale.