"Marcuccio" può ancora aspettare

Ad un anno dall'affidamento struttura ancora inattiva. La questione finirà in consiglio comunale.

sabato 18 luglio 2015
A cura di Benny Pisicoli
Non c'è pace per "Marcuccio". Quando dall'assegnazione della struttura al raggruppamento di imprese "Ati Bar Casablanca di Loglisci Liborio & F.lli s.n.c." e cooperativa sociale "Ermes" è passato esattamente un anno, essa risulta ancora inattiva. Il bosco Difesa Grande, dunque, rimane ancora sprovvisto di un'area ristoro, a dispetto dei tanti frequentanti e dei buoni propositi relativi al rilancio del sito di interesse comunitario.

Ma, dopo un anno, è l'assessore Gino Lorusso, da poco rientrato nei ranghi della giunta, a rompere il silenzio. Interrogato sulla questione, Lorusso sostiene che alcune variazioni presentate al progetto renderanno necessario l'intervento del consiglio comunale. "La prossima seduta dell'assise sarà chiamata a dibattere la questione. Chiederemo una deroga ex art. 14 appellandoci alla pubblica utilità dell'opera. L'intervento del consiglio comunale si rende necessario a causa di alcune modifiche presentate al progetto e riguardanti la volumetria della struttura. Se il consiglio comunale dovesse approvare la deroga daremo immediata esecuzioni ai lavori dato che tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie sono pervenute".

L'art.14 a cui Lorusso fa riferimento riguarda il d.P.R. n. 380 del 2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. L'articolo in questione, "Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici", prevede che:

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali é rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. (1)

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. (2)

(1) Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
(2) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
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