Mensa scolastica, annullata l’aggiudicazione a favore della Markas

Il Tar accoglie il ricorso presentato dalla Grotta e bacchetta il Comune.

giovedì 24 aprile 2014 12.07
A cura di Antonella Testini
Bocciatura piena per la Markas e una bacchettata per l'amministrazione comunale.

Il tribunale amministrativo di Bari ha annullato tutti gli atti, dai verbali di gara sino all'aggiudicazione definitiva, disposti da maggio ad agosto 2013, con i quali il Municipio gravinese aveva aggiudicato il servizio di refezione scolastica per tre anni, 2014-2015- 2016, a favore dell'Ati Markas srl – Cds Onlus.
In definitiva il Tar ha accolto tutte le rimostranze presentate dalla società gravinese La Grotta che dopo essere stata scavalcata dalla Markas nella valutazione delle offerte, ha impugnato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto sollevando una lunga serie di eccezioni, per altro già segnalate in sede di gara alla commissione, tanto nei confronti della Markas quanto dell'amministrazione comunale.
Nello specifico La Grotta aveva contestato il contratto di avvalimento tra la Cds e la società Scardi, entrambe associate della Markas, poiché il contratto presentato tra le due società "non era idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti in quanto assolutamente generico e aspecifico". Nel medesimo ricorso i legali della società guidata dalla famiglia Varvara, sottolineavano che nella proposta presentata dalla società poi risultata aggiudicataria, non erano specificati quali fossero i compiti nella gestione dell'appalto tanto della Markas quanto delle altre società a lei associate, accusate anche di aver presentato un'offerta tecnica anomala e difforme da quanto richiesto dal disciplinare di gara. Altri dubbi, inoltre, erano stati sollevati sull'operato della pubblica amministrazione che aveva proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto senza aver effettuato tutte le dovute verifiche imposte per legge e senza aver rilevato l'anomalia dell'offerta presentata dalla Markas poi giudicata "difforme" dal Tar in quanto alla stessa Markas la commissione di gara aveva attribuito "un punteggio superiore ai quattro quinti del punteggio massimo previsto dal disciplinare".

E se tutto questo non fosse bastato, la Grotta aveva anche fatto rilevare altre carenze nell'offerta tecnica in quanto "il centro cottura della Cds risultava sottodimensionato rispetto al numero dei pasti richiesti dal capitolato". E ancora, nella stessa offerta "erano stati inseriti tra i servizi migliorativi alcuni elementi economici" in difformità rispetto al disciplinare di gara. Inoltre, per quanto di competenza dell'amministrazione comunale, si contestava la "violazione dei principi di imparzialità, correttezza, e trasparenza eccesso di potere sotto vari profili, non comprendendosi le motivazioni alla base dell'assegnazione dei punteggi".
Nel giudizio avviato dinanzi la Tar si sono costituiti il Comune di Gravina e la società Markas per chiedere, entrambi il rigetto del ricorso mentre la stessa Markas aveva presentato un ulteriore ricorso contro la Grotta adducendo una serie di inesattezze e incongruenze anche nell'operato della società gravinese.
Dopo una serie di udienze e di verifiche, però, il giudice della seconda sezione del Tar barese ha respinto i reclami della Markas accogliendo completamente il ricorso della società gravinese La Grotta, la cui offerta è stata ritenuta corretta e congrua con quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Nel dispositivo della sentenza, infatti, il giudice, rileva che nei contratti di avvalimento tra la società Cds e la Scardi, risulta "del tutto generico e privo della specifica indicazione dei mezzi e delle risorse che esse si sarebbero impegnate a trasferire. In tale contratto l'ausiliaria (Scardi ristorazione n.d.r.) si limita ad impegnarsi del tutto genericamente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse di cui l'altra ausiliaria (Cds onlus) è carente".
Motivo per cui "per la stazione appaltante sarebbe stata doverosa prima dell'aggiudicazione l'omessa verifica di anomalia, alla quale peraltro l'ente si era auto vincolato con lo stesso disciplinare".
In definita il Tar ha riconosciuto tutte le ragioni de La Grotta annullando tutti gli atti del Comune di Gravina con cui era stata affidato il servizio alla Markas e condannando la stessa Markas al pagamento delle spese legali, compensando invece le spese nei rapporti con il municipio.
Non è stato riconosciuto, invece, il danno economico subito dalla società La Grotta poiché "il successivo affidamento provvisorio in suo favore da parte del Comune di Gravina ha evitato che la ricorrente subisse un danno".
A questo punto, essendo la sentenza esecutiva, occorrerà attendere i tempi tecnici, per le opportune verifiche, prima che palazzo di città proceda con l'aggiudicazione definitiva del servizio a favore della società La Grotta per i prossimi tre anni.

Intanto il 5 maggio, giorno in cui le attività scolastiche torneranno a regime, si avvicina e ad oggi non è dato sapere se e come il servizio mensa sarà garantito.