Niente botti e scoppi a Natale
Ordinanza che vieta l’uso di fuochi pirotecnici. Confermati anche i provvedimenti anticovid
martedì 22 dicembre 2020
13.00
L'andamento della curva dei contagi continua lentamente a migliorare, anche se i rischi di contagio sono tutt'altro che alle spalle, quindi è necessario mostrare la massima attenzione. I nuovi dispositivi del Governo in vista delle festività natalizie mirano proprio a ridurre il più possibile i contatti per prevenire una terza ondata della pandemia. In linea con quanto previsto dal Presidente Conte, anche se i dati delle ultime ore a Gravina confermano l'aumento del numero dei guariti rispetto alle persone positive, il sindaco Valente ha deciso di prolungare le ordinanze comunali anti-covid fino al 6 gennaio.
Viene così ribadita la sospensione dei pagamenti dei parcheggio su strisce blu; viene confermata la disciplina degli orari di apertura dei varchi nelle zone a traffico limitato; restano chiusi i parchi della zona pip e il parco Robinson e rimane in piedi anche il divieto di stazionamento.
Tra le novità c'è la chiusura del cimitero solo nelle giornate di Natale e Capodanno e per mezza giornata il giorno di Santo Stefano.
A questi provvedimenti si aggiunge, come in verità accade oramai da qualche anno a questa parte, l'ordinanza che vieta l'uso dei tradizionali botti natalizi. "Una ordinanza doverosa per rispetto verso chi soffre e chi dei botti ha paura" -commenta il sindaco dell'annunciare il provvedimento.
L'ordinanza impone sull'intero territorio comunale, dal 23 dicembre 2020 e fino a tutto il 7 Gennaio, il divieto di vendita ed uso di prodotti pirotecnici. I divieti riguardano la vendita «in forma ambulante e non di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alle categorie F2 ed F3, compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie». In particolare, vengono interdetti l'uso e la vendita dei fuochi «che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminoso». Ulteriori restrizioni sono fissate per i minorenni anche con riguardo all'utilizzo dei fuochi esclusi dai divieti elencati, mentre sono ovviamente esclusi dall'elenco delle restrizioni soltanto gli spettacoli professionali debitamente autorizzati.
Confermato inoltre il divieto «per tutti coloro che hanno disponibilità di aree private, finestre balconi, lastrici solari, ecc., di consentirne a chiunque l'uso per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza». Per i trasgressori fissate sanzioni amministrative pecuniarie oscillanti tra i 25 ed i 500 euro, cui si aggiunge la sospensione dell'autorizzazione o licenza, per 10 giorni, a carico dei venditori di fuochi proibiti titolari di licenza amministrativa.
Viene così ribadita la sospensione dei pagamenti dei parcheggio su strisce blu; viene confermata la disciplina degli orari di apertura dei varchi nelle zone a traffico limitato; restano chiusi i parchi della zona pip e il parco Robinson e rimane in piedi anche il divieto di stazionamento.
Tra le novità c'è la chiusura del cimitero solo nelle giornate di Natale e Capodanno e per mezza giornata il giorno di Santo Stefano.
A questi provvedimenti si aggiunge, come in verità accade oramai da qualche anno a questa parte, l'ordinanza che vieta l'uso dei tradizionali botti natalizi. "Una ordinanza doverosa per rispetto verso chi soffre e chi dei botti ha paura" -commenta il sindaco dell'annunciare il provvedimento.
L'ordinanza impone sull'intero territorio comunale, dal 23 dicembre 2020 e fino a tutto il 7 Gennaio, il divieto di vendita ed uso di prodotti pirotecnici. I divieti riguardano la vendita «in forma ambulante e non di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alle categorie F2 ed F3, compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie». In particolare, vengono interdetti l'uso e la vendita dei fuochi «che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminoso». Ulteriori restrizioni sono fissate per i minorenni anche con riguardo all'utilizzo dei fuochi esclusi dai divieti elencati, mentre sono ovviamente esclusi dall'elenco delle restrizioni soltanto gli spettacoli professionali debitamente autorizzati.
Confermato inoltre il divieto «per tutti coloro che hanno disponibilità di aree private, finestre balconi, lastrici solari, ecc., di consentirne a chiunque l'uso per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza». Per i trasgressori fissate sanzioni amministrative pecuniarie oscillanti tra i 25 ed i 500 euro, cui si aggiunge la sospensione dell'autorizzazione o licenza, per 10 giorni, a carico dei venditori di fuochi proibiti titolari di licenza amministrativa.