Residenza anziani di via Matera: il Tar da ragione al Comune

Legittimo l’operato dell’amministrazione. Respinta richiesta di risarcimento da quasi sette milioni di euro

venerdì 26 giugno 2015 14.05
Il tar Puglia ha dato ragione alla Pubblica amministrazione giudicando legittimo l'operato del Municipio e respingendo la richiesta di risarcimento danni presentata dalle due cooperative sociali vincitrici di un bando per la gestione del centro anziani di via Matera, l'immobile destinato ad ospitare il liceo scientifico e ora ridotto ad un rudere in stato di abbandono.

La vicenda affonda le sue origini allo scorso decennio ma è nel 2011 che arriva nelle sedi giudiziarie quando nel mese di maggio, il Municipio ravvisando carenze documentali e sostanziali, annullò in autotutela la precedente approvazione di una proposta progettuale che avrebbe consentito a due cooperative sociali di procedere al completamento del rudere dell'ex Provincia per insediarvi una residenza per anziani.
Pochi giorni fa la Prima sezione del Tar Puglia, ha rigettato il ricorso presentato nel gennaio del 2012 dall'associazione temporanea d'impresa costituita dalle cooperative sociali "Questa città" e "San Sebastiano". Al centro della contesa, la residenza per anziani destinata a sorgere in via Matera. La struttura, nel novembre del 2004, era stata inserita dal commissario prefettizio all'epoca alla guida del Comune nel programma triennale delle opere pubbliche. Nel 2006, invece, la giunta comunale aveva approvato la proposta progettuale. Pochi mesi più tardi, in coda a gara pubblica, l'Ati si vedeva aggiudicare la concessione della progettazione esecutiva. Nel 2007, tuttavia, a seguito di richiesta di integrazione documentali, venivano svolti approfondimenti che, in contradditorio tra le parti, conducevano infine all'annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione della concessione. Un passo compiuto prima dagli uffici competenti quindi dalla giunta comunale del tempo, non condiviso tuttavia dalle due cooperative e perciò contestato davanti ai giudici amministrativi, con richiesta di condanna del Comune al risarcimento di 6.931.811,74 euro.

Nei giorni scorsi, infine, la decisione del Tar. Che respinte le domande dei ricorrenti, ha condiviso le tesi difensive del Comune, rappresentato in giudizio dall'avvocato Lucia Lorusso, del Servizio avvocatura municipale. «Non può riconoscersi un diritto al risarcimento del danno in favore della ricorrente, neanche a titolo precontrattuale», ha stabilito il Tribunale, «in quanto il pregiudizio asseritamente lamentato avrebbe potuto essere evitato attraverso un comportamento maggiormente diligente dell'Ati, quale quello che avrebbe potuto configurarsi, in particolare, rendendo compatibile l'articolato della bozza di convenzione con la volontà dell'amministrazione comunale, ampiamente formalizzata in atti, di non essere assoggettata ad impegni di spesa e ad un meccanismo indennitario che, garantendo comunque per la resistente i risultati economici della piena occupazione della struttura, finisse per traslare il rischio d'impresa a carico esclusivo delle casse comunali».