Scarichi acque reflue, sì della V Commissione alle modifiche al regolamento
Ecco cosa cambia
sabato 19 novembre 2016
La V Commissione presieduta da Filippo Caracciolo ha approvato la delibera contenente le modifiche e le integrazioni al regolamento regionale del 2011, relativo alla disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 a.e.(unità di misura abitante equivalente), ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal Servizio idrico integrato (S.I.I.), così come modificato dal regolamento regionale del 2016 così come modificato.
In particolare, "il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove costruzioni, salvo che nelle aree incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di tutela delle acque non ancora servite da pubblica fognatura in esercizio. Per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, nonché per le nuove costruzioni di consistenza fino a 20 a.e. qualora risulti manifesta la impossibilità tecnica di provvedere all'adeguamento o di realizzare l'impianto di trattamento appropriato conformemente al regolamento, è possibile prevedere il deposito temporaneo delle acque".
Inoltre "per gli insediamenti esistenti e le nuove costruzioni in aree incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di tutela delle acque, saranno servite da pubblica fognatura, nelle more della realizzazione della rete fognaria. Il nulla osta cessa ovviamente all'entrata in esercizio della pubblica fognatura e l'utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa non potendo più essere consentito il deposito temporaneo delle acque reflue. L'allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno individuati dall'ufficio competente e secondo le modalità previste dal soggetto gestore".
In particolare, "il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove costruzioni, salvo che nelle aree incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di tutela delle acque non ancora servite da pubblica fognatura in esercizio. Per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, nonché per le nuove costruzioni di consistenza fino a 20 a.e. qualora risulti manifesta la impossibilità tecnica di provvedere all'adeguamento o di realizzare l'impianto di trattamento appropriato conformemente al regolamento, è possibile prevedere il deposito temporaneo delle acque".
Inoltre "per gli insediamenti esistenti e le nuove costruzioni in aree incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di tutela delle acque, saranno servite da pubblica fognatura, nelle more della realizzazione della rete fognaria. Il nulla osta cessa ovviamente all'entrata in esercizio della pubblica fognatura e l'utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa non potendo più essere consentito il deposito temporaneo delle acque reflue. L'allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno individuati dall'ufficio competente e secondo le modalità previste dal soggetto gestore".