La città
Case bianche: lontana la conclusione della vicenda
I proprietari dei fondi vicini ricorrono avverso il giudizio di ottemperanza. Come andrà a finire?
Gravina - sabato 23 luglio 2011
10.39
Gli attuali appellanti (D'Ecclesiis Nicola, Tucci Alfredo, Tucci Benito, Tucci Carmela, Damiani Maria, D'Ecclesiis Donato, D'Ecclesiis Giovanna) "proprietari di una serie di suoli edificatori ab origine allibrati in catasto al fg. 106 particelle n. 135,136, e 137 mapp. 30 confinanti con la particella n.30, tipizzati come zona C3 del vigente P.R.G., ed inclusi nel "comparto C3.-4 Giulianello" ed interessati al programma di edilizia agevolata, sono i protagonisti dell'annosa e arcinota controversia sorta con il Comune di Gravina a partire dal 1998, avente ad oggetto la "contestata illegittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali l'amministrazione assentiva la realizzazione di un programma di edilizia agevolata convenzionata ex artt. 18 e 46 della legge n.457/1978- ad opera dell'Impresa di costruzioni Capuzzi finalizzato alla realizzazione di n. 84 appartamenti in area compresa nel comparto tipizzato C3 del P.R.G. dello stesso territorio comunale".
Una prima decisione quella del Tar (con sentenza n. 3404/02), veniva successivamente confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1817/07), che in sintonia con la prima tanto riferiva: "Malgrado l'intervenuto completamento del programmato intervento e nonostante la sopravvenuta approvazione del piano regionale relativo ai tratturi, va ugualmente confermata la decisione del Tribunale amministrativo regionale di annullamento degli atti di cui al ricorso di primo grado rubricato con il n. 1882/99… E tanto come dedotto dai resistenti appellati – al fine di non compromettere il loro legittimo interesse ad eventualmente usufruire della ripartizione percentuale degli utili e oneri connessi alla programmata edificazione".
"A fronte di ciò, gli odierni appellanti, forti delle due pronunce favorevoli e definitive ottenute, chiedevano l'esecuzione delle stesse da parte del comune, attraverso il c.d. giudizio di ottemperanza, che si concludeva con la decisione emessa dal T.A.R. di Bari n. 2251/10, "che pur di fatto accogliendo il ricorso proposto dagli attuali appellanti nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, appare viziata disponendo in contrasto con il precedente giudicato, oltre che per vizi suoi propri".
Ma a dire degli appellati "Le conclusioni cui giunge il giudice d'ottemperanza contrastano con quanto espresso nella pronuncia di primo grado, poi confermata anche dal Consiglio di Stato, nella parte in cui ha sancito l'accoglimento delle pretese degli odierni appellanti e sfociata nell'annullamento della delibera di C.C. n. 21/99, nonché della concessione edilizia n. 190/98".
È questa una delle motivazioni alla base del nuovo ricorso depositato lo scorso 18 luglio avverso il giudizio di ottemperanza, attraverso il quale "Si contesta la legittimità della decisione pronunciata dalla sezione seconda del T.A.R. Puglia Bari n. 2251/10, depositata in data 4 giugno 2010 e non notificata, emessa a conclusione di giudizio di ottemperanza, che pur di fatto accogliendo il ricorso proposto dagli attuali appellanti nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, è viziata perché in contrasto con il precedente giudicato oltre che per vizi suoi propri".
Come andrà a finire? Ancora troppo presto per definire la questione.
In allegato il testo completo del ricorso.
Una prima decisione quella del Tar (con sentenza n. 3404/02), veniva successivamente confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1817/07), che in sintonia con la prima tanto riferiva: "Malgrado l'intervenuto completamento del programmato intervento e nonostante la sopravvenuta approvazione del piano regionale relativo ai tratturi, va ugualmente confermata la decisione del Tribunale amministrativo regionale di annullamento degli atti di cui al ricorso di primo grado rubricato con il n. 1882/99… E tanto come dedotto dai resistenti appellati – al fine di non compromettere il loro legittimo interesse ad eventualmente usufruire della ripartizione percentuale degli utili e oneri connessi alla programmata edificazione".
"A fronte di ciò, gli odierni appellanti, forti delle due pronunce favorevoli e definitive ottenute, chiedevano l'esecuzione delle stesse da parte del comune, attraverso il c.d. giudizio di ottemperanza, che si concludeva con la decisione emessa dal T.A.R. di Bari n. 2251/10, "che pur di fatto accogliendo il ricorso proposto dagli attuali appellanti nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, appare viziata disponendo in contrasto con il precedente giudicato, oltre che per vizi suoi propri".
Ma a dire degli appellati "Le conclusioni cui giunge il giudice d'ottemperanza contrastano con quanto espresso nella pronuncia di primo grado, poi confermata anche dal Consiglio di Stato, nella parte in cui ha sancito l'accoglimento delle pretese degli odierni appellanti e sfociata nell'annullamento della delibera di C.C. n. 21/99, nonché della concessione edilizia n. 190/98".
È questa una delle motivazioni alla base del nuovo ricorso depositato lo scorso 18 luglio avverso il giudizio di ottemperanza, attraverso il quale "Si contesta la legittimità della decisione pronunciata dalla sezione seconda del T.A.R. Puglia Bari n. 2251/10, depositata in data 4 giugno 2010 e non notificata, emessa a conclusione di giudizio di ottemperanza, che pur di fatto accogliendo il ricorso proposto dagli attuali appellanti nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, è viziata perché in contrasto con il precedente giudicato oltre che per vizi suoi propri".
Come andrà a finire? Ancora troppo presto per definire la questione.
In allegato il testo completo del ricorso.