La città
Le nomine ad interim di dirigenti senza concorso
Un cittadino gravinese pone in merito una domanda a "il Sole 24ore". L’"Esperto risponde" a Pietro Capone
Gravina - martedì 13 settembre 2011
11.23
A seguito dello spostamento di alcuni dirigenti del Comune di Gravina ad altro incarico, è stata indetta la procedura per affidamento di incarico dirigenziale ad interim rivolta alla copertura di n.2 direzioni nelle more della copertura dei suddetti posti dirigenziali per mobilità o per concorso.
A tal riguardo, il Sig. Capone, non ritenendo legittima la procedura stante la mancanza all'interno della struttura comunale di funzionari con la qualifica dirigenziale guadagnata per concorso per esami, ha posto una domanda a "L'esperto risponde" de "il Sole 24ore".
Pietro Capone chiede: "Un Comune di 44mila abitanti ha deliberato: l'affidamento al dottor Tizio, dirigente incaricato, ex articolo 110, comma 1 del Tuel, della responsabilità di una direzione fino alla scadenza del contratto di lavoro; la proroga ad interim del contratto di lavoro dirigenziale stipulato con il dottor Caio, dirigente di un'altra direzione; l'affidamento, previe distinte procedure comparative per curricula riservate ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione comunale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28 del Dlgs 165/2011, della responsabilità di altre due direzioni ad interim nelle more della copertura dei suddetti posti dirigenziali per mobilità o per concorso.
E' legittimo l'operato della giunta comunale, che ha affidato al personale interno la responsabilità di alcune direzioni previe procedure comparative per curricula se nessun funzionario comunale ha la qualifica dirigenziale, per non aver mai partecipato ad alcun concorso per esami per acquisirla?"
L'Esperto risponde: "Per l'incarico di funzioni dirigenziali a tempo determinato ad un dipendente della medesima amministrazione non inserito nei ruoli dirigenziali, occorre fare ricorso all'articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2011, che , con la modifica operata dall'articolo 40 del Dlgs150/2009, è applicabile anche agli enti locali con l'esclusione della prima fascia, appartenente solo ai ruoli statali. In base al citato comma, il conferimento è sottoposto al limite dell'8 % della dotazione organica dei dirigenti a tempo indeterminato (elevabile al 18 % dal 2012 in forza dell'articolo 1 del Dlgs 141/2011 per gli enti rientranti nei parametri di virtuosità). L'incaricato è collocato in aspettativa nel ruolo di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.
Riguardo al meccanismo selettivo, occorre ricordare che la giurisprudenza (Corte dei conti, sezione di controllo, 4 febbraio 2003, n.3) ha sostenuto non essere sufficiente che dal "curriculum" dell'interessato emerga il possesso di un soddisfacente bagaglio conoscitivo e di esperienze nella materia specifica, ma necessitano più severi requisiti di eccellenza professionale previsti dalla stessa norma, che considera assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione per l'inserimento nel ruolo dirigenziale (e cioè non abbiano sostenuto le selezioni concorsuali per la nomina a dirigente a tempo indeterminato). Questo criterio si deve ritenere come ineludibile punto di riferimento anche in caso di adozione, come nella situazione evidenziata dal quesito; del sistema di comparazione dei vari "curricula" pervenuti".
Fonte Il Sole 24ore numero 62 del 12 settembre 2011
A tal riguardo, il Sig. Capone, non ritenendo legittima la procedura stante la mancanza all'interno della struttura comunale di funzionari con la qualifica dirigenziale guadagnata per concorso per esami, ha posto una domanda a "L'esperto risponde" de "il Sole 24ore".
Pietro Capone chiede: "Un Comune di 44mila abitanti ha deliberato: l'affidamento al dottor Tizio, dirigente incaricato, ex articolo 110, comma 1 del Tuel, della responsabilità di una direzione fino alla scadenza del contratto di lavoro; la proroga ad interim del contratto di lavoro dirigenziale stipulato con il dottor Caio, dirigente di un'altra direzione; l'affidamento, previe distinte procedure comparative per curricula riservate ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione comunale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28 del Dlgs 165/2011, della responsabilità di altre due direzioni ad interim nelle more della copertura dei suddetti posti dirigenziali per mobilità o per concorso.
E' legittimo l'operato della giunta comunale, che ha affidato al personale interno la responsabilità di alcune direzioni previe procedure comparative per curricula se nessun funzionario comunale ha la qualifica dirigenziale, per non aver mai partecipato ad alcun concorso per esami per acquisirla?"
L'Esperto risponde: "Per l'incarico di funzioni dirigenziali a tempo determinato ad un dipendente della medesima amministrazione non inserito nei ruoli dirigenziali, occorre fare ricorso all'articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2011, che , con la modifica operata dall'articolo 40 del Dlgs150/2009, è applicabile anche agli enti locali con l'esclusione della prima fascia, appartenente solo ai ruoli statali. In base al citato comma, il conferimento è sottoposto al limite dell'8 % della dotazione organica dei dirigenti a tempo indeterminato (elevabile al 18 % dal 2012 in forza dell'articolo 1 del Dlgs 141/2011 per gli enti rientranti nei parametri di virtuosità). L'incaricato è collocato in aspettativa nel ruolo di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.
Riguardo al meccanismo selettivo, occorre ricordare che la giurisprudenza (Corte dei conti, sezione di controllo, 4 febbraio 2003, n.3) ha sostenuto non essere sufficiente che dal "curriculum" dell'interessato emerga il possesso di un soddisfacente bagaglio conoscitivo e di esperienze nella materia specifica, ma necessitano più severi requisiti di eccellenza professionale previsti dalla stessa norma, che considera assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione per l'inserimento nel ruolo dirigenziale (e cioè non abbiano sostenuto le selezioni concorsuali per la nomina a dirigente a tempo indeterminato). Questo criterio si deve ritenere come ineludibile punto di riferimento anche in caso di adozione, come nella situazione evidenziata dal quesito; del sistema di comparazione dei vari "curricula" pervenuti".
Fonte Il Sole 24ore numero 62 del 12 settembre 2011