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Palazzo di città

Patrimonio immobiliare comunale, arriva il regolamento

Canoni agevolati per le onlus sociali e culturali

Beni immobili comunali, si cambia.

Dopo anni di "vacatio legis", nel consiglio comunale celebratosi lo scorso 29 luglio è stata approvata un'importante innovazione amministrativa. Il regolamento di gestione del patrimonio comunale, infatti, va a sostituire la succinta disciplina delle alienazioni dei beni immobiliari approvata nell'ormai lontano 1998. Il testo, che si adegua alla normativa nazionale in materia di ricognizione, riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio comunale, secondo principi di economicità, efficienza, produttività, redditività e razionalizzazione delle risorse, è frutto del lavoro esclusivo della III commissione in collaborazione con gli uffici preposti.

Il regolamento classifica e definisce il regime giuridico di tutti i beni dell'ente, dividendoli in demaniali, indisponibili e disponibili, disciplinando le modalità di assegnazione e fruizione di questi ultimi da parte di terzi. Tali beni non sono suscettibili di uso istituzionale concreto ed attuale e non fanno parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Diverse le modalità con cui il comune intende promuovere il sano utilizzo delle risorse immobiliari a sua disposizione per fare cassa: in concessione, per una durata minima di sei anni, per quelli demaniali e indisponibili, locazione e, previo censimento ed asta pubblica, alienazione per quelli disponibili, attraverso bandi destinati in particolar modo ad associazioni, comitati ed altre realtà che agiscono senza scopo di lucro e svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, solidaristica o di tutela ambientale.

Per le onlus che si occupano di assistenza alla persona o promozione e valorizzazione del territorio, sarà possibile ottenere beni in comodato per lo svolgimento delle attività di interesse pubblico, a titolo totalmente gratuito per le associazioni operanti nell'ambito assistenziale socio-sanitario e di promozione turistica, e con un canone agevolato del 50% per quelle che operano nel settore culturale, sportivo o ricreativo. Oltre alla qualifica di onlus secondo la normativa vigente, l'accettazione della richiesta di affidamento è subordinata al riconoscimento della funzione svolta come rilevante per fini pubblici, alla valutazione dell'attività programmata e del relativo piano di investimenti per la durata di almeno due anni, con preferenza per le realtà espressione del territorio e minore capacità economica; il soggetto richiedente non deve aver goduto di altri benefici comunali erogati a qualsiasi titolo nell'anno precedente.

La scelta del contraente avverrà per evidenza pubblica, tranne nei casi in cui essa sia andata deserta, vi sia un unico soggetto interessato, il canone di concessione o locazione non superi il valore di 10 000 euro o il soggetto, già concessionario di un bene immobile comunale, chieda in affidamento un altro bene pertinenza del primo, sia l'unico confinante o qualora gli altri confinanti dichiarino espressamente di non essere interessati. Nelle alienazioni, il valore del bene soggetto a trattativa privata non deve superare le 50 000 euro.

Le norme transitorie prevedono l'applicazione del regolamento ad atti e contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore, mentre quelli perfezionati in precedenza conservano la loro validità fino alla scadenza naturale. Concessionari e conduttori di fatto possono comunque chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore, la regolarizzazione dell'atto di concessione o locazione a canone ordinario commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato, nel rispetto dei principi generali, anche se la richiesta non è vincolante per l'amministrazione e la stipula dell'atto è subordinata alla previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi, corrispondendo almeno il 30% dell'importo maturato per l'occupazione pregressa e il versamento del restante 70% al momento del perfezionamento dell'atto, maggiorato degli interessi legali.
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