La città
Tarsu: il Palazzo di Città interpellato, risponde
“Stiamo procedendo nei modi e nei termini di legge”. Cantine e garage tassabili al 100%
Gravina - venerdì 2 marzo 2012
10.00
A domanda del MCG, il Comune risponde. Un ping pong tra Movimento Civico (affiancato dal signor Capone che a suo tempo, sebbene separatamente, protocollava le medesime doglianze) e Palazzo di Città, sulla benemerita tassa sui rifiuti urbani.
Se circa un mese fa il primo condannava la illegittimità negli accertamenti Tarsu chiedendo agli "addetti municipali" le dovute rettifiche, dal Comune si assicura assoluta regolarità nelle operazioni.
Semplicisticamente parlando, secondo quanto denunciato dal MCG, ai fini della imposizione Tarsu i vani cantina devono essere "conteggiati al 50% se comunicanti con i vani principali, ovvero al 25% se non comunicanti, ed i vani accessori a servizio diretto dei posti auto in misura pari al 50%; questo secondo l'allegato C del DPR 138/1998 (norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria) richiamato dalla circolare n. 13/2005 del 9 agosto 2005 dell'Agenzia del Territorio che ha fornito le indicazioni per la determinazione della superficie di riferimento delle unità immobiliari, da assumere quale base imponibile ai fini della Tarsu".
Dal Municipio la replica suona invece così: considerando che "Gravina non ha mai istituito il regime tariffario, si segue quanto disciplinato dal D.lgs. 507/93", il cui articolo 62 recita al comma secondo: "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno…" (es. vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana, soffitte, ripostigli, stendito…).
La normativa madre per il Palazzo di Città sarebbe quindi una ed una sola: il D.Lgs. 507/93. "Tutto il resto è noia", canterebbe il Califfo.
"Pertanto" - chiosano dal Municipio - "i locali, garage/cantine rientrano nella fattispecie tassabile in quanto si presume che vengano utilizzati", salvo che il contribuente dimostri le obiettive condizioni di non utilizzo.
Nulle quindi le percentuali del 25% e 50%, si passa invece da zero a cento in un batter di ciglio, secondo quanto si legge nella missiva a firma del Commissario Prefettizio, del Dirigente degli Uffici Finanziari e del Responsabile dell'Ufficio Tributi e indirizzata al MCG.
La semplice detenzione di un locale, se allacciato ai servizi a rete (acque, energia elettrica) e arredato, consente al Comune di imporre il tributo; il semplice fatto della potenziale utilizzabilità del locale ne integra il presupposto della tassazione. Laddove però il contribuente dimostri, vincendo la presunzione legale, che il locale non sia utilizzato, l'esenzione è garantita; diversamente, in caso di mancata prova, la tassazione sarà calcolata al 100%.
Ma in un ordinamento giuridico quanto mai garantista, la strada delle impugnazioni non è preclusa...
Se circa un mese fa il primo condannava la illegittimità negli accertamenti Tarsu chiedendo agli "addetti municipali" le dovute rettifiche, dal Comune si assicura assoluta regolarità nelle operazioni.
Semplicisticamente parlando, secondo quanto denunciato dal MCG, ai fini della imposizione Tarsu i vani cantina devono essere "conteggiati al 50% se comunicanti con i vani principali, ovvero al 25% se non comunicanti, ed i vani accessori a servizio diretto dei posti auto in misura pari al 50%; questo secondo l'allegato C del DPR 138/1998 (norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria) richiamato dalla circolare n. 13/2005 del 9 agosto 2005 dell'Agenzia del Territorio che ha fornito le indicazioni per la determinazione della superficie di riferimento delle unità immobiliari, da assumere quale base imponibile ai fini della Tarsu".
Dal Municipio la replica suona invece così: considerando che "Gravina non ha mai istituito il regime tariffario, si segue quanto disciplinato dal D.lgs. 507/93", il cui articolo 62 recita al comma secondo: "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno…" (es. vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana, soffitte, ripostigli, stendito…).
La normativa madre per il Palazzo di Città sarebbe quindi una ed una sola: il D.Lgs. 507/93. "Tutto il resto è noia", canterebbe il Califfo.
"Pertanto" - chiosano dal Municipio - "i locali, garage/cantine rientrano nella fattispecie tassabile in quanto si presume che vengano utilizzati", salvo che il contribuente dimostri le obiettive condizioni di non utilizzo.
Nulle quindi le percentuali del 25% e 50%, si passa invece da zero a cento in un batter di ciglio, secondo quanto si legge nella missiva a firma del Commissario Prefettizio, del Dirigente degli Uffici Finanziari e del Responsabile dell'Ufficio Tributi e indirizzata al MCG.
La semplice detenzione di un locale, se allacciato ai servizi a rete (acque, energia elettrica) e arredato, consente al Comune di imporre il tributo; il semplice fatto della potenziale utilizzabilità del locale ne integra il presupposto della tassazione. Laddove però il contribuente dimostri, vincendo la presunzione legale, che il locale non sia utilizzato, l'esenzione è garantita; diversamente, in caso di mancata prova, la tassazione sarà calcolata al 100%.
Ma in un ordinamento giuridico quanto mai garantista, la strada delle impugnazioni non è preclusa...