Cronaca
Scontrini e fatture per le missioni istituzionali sono atti pubblici
Il Tar Puglia accoglie l’istanza di Casareale e impone al Comune di rendere noti i documenti.
Gravina - sabato 11 aprile 2015
Con sentenza emessa lo scorso 12 marzo il Tar Puglia ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Sergio Casareale e imposto al Comune di Gravina in Puglia "di consentire l'accesso del ricorrente a tutti i documenti di cui all'istanza del 18 agosto 2014 entro il termine di 30 giorni".
Ad agosto dello scorso anno l'avvocato Casareale aveva protocollato una richiesta di accesso agli atti per poter visionare ed estrarre copia dei documenti relativi alle missioni compiute dagli amministratori gravinesi allo scopo "di verificare la legittimità delle stesse, i fini pubblici perseguiti e i costi a carico del bilancio comunale".
Una richiesta accolta da palazzo di città che ad ottobre ha offerto copia degli atti di liquidazione di tutte le spese sostenute per le missioni istituzionali, ovvero le determine di pagamento. L'intero carteggio però era privo di fatture, scontrini, biglietti di viaggi, e di tutta la documentazione specifica e relativa alle spese sostenute dai vari amministratori. "Le pezze di appoggio" vengono definite dallo stesso collegio giudicante.
Casareale, non contento, torna alla carica e chiede la documentazione completa relativa alle missioni istituzionali ma in risposta da palazzo di città ottiene solo silenzio. Di qui la decisione di ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo.
Il 12 marzo il collegio della terza sezione enuncia tutta una serie di dispositivi di legge, primo fra tutti l'articolo 10 del Decreto Legislativo 267 del 2000 secondo cui "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici" e in secondo luogo che "La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" secondo quanto stabilito dal decreto legge 33 del 2013, prima di scrivere la sentenza.
Da ultimo lo stesso decreto stabilisce: "Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i documenti ed informazioni tra cui i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici".
Stabilito quindi che gli atti sono pubblici e che è diritto di ogni cittadino venirne a conoscenza , "è evidente – scrive il collegio giudicante - che, alla luce delle specifiche finalità che con la pubblicazione - accesso il legislatore ha inteso perseguire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Consentire l'accesso ai soli atti di liquidazione "secretando" i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute equivale ad un sostanziale, illegittimo, diniego di accesso".
Di qui l'imposizione nei confronti del Comune di fornire copia dell'intera documentazione all'avvocato Casareale.
Infine lo stesso collegio ha accolto la seconda richiesta avanzata dallo stesso legale, ovvero di "trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Regione Puglia al fine di verificare la sussistenza di danni che potrebbe arrecare al pubblico erario la determina del dirigente del servizio contenzioso del Comune di Gravina in Puglia (n. 4 del 10/2/2015, in atti), con cui, pur in presenza di un Servizio Autonomo Avvocatura Comunale, l'Ente ha affidato ad un legale esterno la difesa nel presente giudizio, stanziando un importo pari ad euro 7.715,83 euro".
Ad agosto dello scorso anno l'avvocato Casareale aveva protocollato una richiesta di accesso agli atti per poter visionare ed estrarre copia dei documenti relativi alle missioni compiute dagli amministratori gravinesi allo scopo "di verificare la legittimità delle stesse, i fini pubblici perseguiti e i costi a carico del bilancio comunale".
Una richiesta accolta da palazzo di città che ad ottobre ha offerto copia degli atti di liquidazione di tutte le spese sostenute per le missioni istituzionali, ovvero le determine di pagamento. L'intero carteggio però era privo di fatture, scontrini, biglietti di viaggi, e di tutta la documentazione specifica e relativa alle spese sostenute dai vari amministratori. "Le pezze di appoggio" vengono definite dallo stesso collegio giudicante.
Casareale, non contento, torna alla carica e chiede la documentazione completa relativa alle missioni istituzionali ma in risposta da palazzo di città ottiene solo silenzio. Di qui la decisione di ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo.
Il 12 marzo il collegio della terza sezione enuncia tutta una serie di dispositivi di legge, primo fra tutti l'articolo 10 del Decreto Legislativo 267 del 2000 secondo cui "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici" e in secondo luogo che "La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" secondo quanto stabilito dal decreto legge 33 del 2013, prima di scrivere la sentenza.
Da ultimo lo stesso decreto stabilisce: "Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i documenti ed informazioni tra cui i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici".
Stabilito quindi che gli atti sono pubblici e che è diritto di ogni cittadino venirne a conoscenza , "è evidente – scrive il collegio giudicante - che, alla luce delle specifiche finalità che con la pubblicazione - accesso il legislatore ha inteso perseguire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Consentire l'accesso ai soli atti di liquidazione "secretando" i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute equivale ad un sostanziale, illegittimo, diniego di accesso".
Di qui l'imposizione nei confronti del Comune di fornire copia dell'intera documentazione all'avvocato Casareale.
Infine lo stesso collegio ha accolto la seconda richiesta avanzata dallo stesso legale, ovvero di "trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Regione Puglia al fine di verificare la sussistenza di danni che potrebbe arrecare al pubblico erario la determina del dirigente del servizio contenzioso del Comune di Gravina in Puglia (n. 4 del 10/2/2015, in atti), con cui, pur in presenza di un Servizio Autonomo Avvocatura Comunale, l'Ente ha affidato ad un legale esterno la difesa nel presente giudizio, stanziando un importo pari ad euro 7.715,83 euro".