Territorio
Bruciatura delle stoppie, le regole da rispettare
Un fenomeno da tenere sotto attento controllo
Gravina - martedì 9 agosto 2022
Comunicato Stampa
L'Assessore all'Agricoltura del Comune di Gravina in Puglia Vincenzo Varrese ricorda che sul territorio della Regione Puglia, l'attività di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali derivanti dalla coltivazione di colture "cerealicole" è disciplinata dalla Legge Regionale 12/12/2016 nr. 38 e dalla Delibera di Giunta Regionale del 28/06/2018, n. 1149.
La Legge Regionale n. 38 del 12/12/2016 vieta l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.
In deroga al divieto generale, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi "15 giugno – 15 settembre" è consentita la bruciatura delle stoppie solo in casi eccezionali come, ad esempio, per le superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano. In tali casi, la verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
Al di fuori di tali circostanze è sempre vietata l'accensione delle stoppie.
La bruciatura delle stoppie per le colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.
Per i conduttori di fondi agricoli ricadenti in aree soggette ai vincoli paesaggistici ambientali, sic e zps, le operazioni di bruciatura delle stoppie sono sempre vietate e non godono di alcuna deroga.
Si ricorda che la precesa o fascia di protezione deve essere obbligatoriamente realizzata lungo tutto il perimetro del fondo agricolo.
I controlli sul rispetto di queste disposizioni viene effettuato dai Carabinieri Forestali e dagli agenti della Polizia Locale.
La Legge Regionale n. 38 del 12/12/2016 vieta l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.
In deroga al divieto generale, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi "15 giugno – 15 settembre" è consentita la bruciatura delle stoppie solo in casi eccezionali come, ad esempio, per le superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano. In tali casi, la verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
Al di fuori di tali circostanze è sempre vietata l'accensione delle stoppie.
La bruciatura delle stoppie per le colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.
Per i conduttori di fondi agricoli ricadenti in aree soggette ai vincoli paesaggistici ambientali, sic e zps, le operazioni di bruciatura delle stoppie sono sempre vietate e non godono di alcuna deroga.
Si ricorda che la precesa o fascia di protezione deve essere obbligatoriamente realizzata lungo tutto il perimetro del fondo agricolo.
I controlli sul rispetto di queste disposizioni viene effettuato dai Carabinieri Forestali e dagli agenti della Polizia Locale.