La città
Tassa rifiuti sui garage
Si cercano risposte nelle sentenze “extralocali”. E' ancora presto per esultare
Gravina - sabato 10 marzo 2012
17.10
Tutto il mondo è paese. Non accade mica solo a Gravina che il Municipio debba scontrarsi con quanti continuano a ribadire che i garage non producono rifiuti.
Anche a Catania qualcuno, già nel lontano 2006 contestava l'avviso di accertamento a firma del Palazzo di Città, ed in particolare l'obiezione era rivolta al presupposto di imposta: si trattava di un locale adibito a garage e per questo secondo gli attori, privo di idoneità a produrre rifiuti.
In quello stesso contenzioso, per altro segnalatoci anche da qualche privato cittadino gravinese, la Commissione Tributaria della regione Sicilia si è pronunciata solo qualche giorno fa (sentenza n. 483/34/2011 del 12 febbraio 2012). Così si legge: "…secondo la comune esperienza il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli. E, quand'anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. In definitiva, proprio il riconoscimento dell'uso de quo da parte dell'Ente da un lato ha esonerato l'appellata dalla relativa prova in punto di deroga, dall'altro imponeva all'appellante dì dimostrare il presupposto dell' Imposta e cioè l'esistenza - certa o probabile - di rifiuti da smaltire".
Tutto questo per dire che i garage si presume non producano rifiuti. Una volta che, nel caso di specie, il Comune aveva classificato il luogo controverso come garage, secondo la Commissione tributaria veniva meno l'onere a carico del contribuente di dimostrare la mancata produzione dei rifiuti.
Tornando alla nostra città. Se così fosse potremmo già cantare vittoria. Ma attenzione, le remore superano l'unità.
In primis, la giurisprudenza è "cangiante" e per dovere di cronaca, tanto per fare qualche esempio senza la pretesa di essere esaustivi, la sentenza n. 14/34 del 07/12/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. di Catania, solo un anno e mezzo fa rigettava invece l'appello di un contribuente, confermando così la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale, relativa agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Catania per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) su un garage.
Di uguale avviso era la sentenza 92/34 del 22 Febbraio 2010 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. di Catania, in cui i giudici di primo affermavano che gli avvisi di accertamento fossero stati regolarmente e legittimamente emessi e notificati dal Comune di Catania, essendo dovuta la Tarsu anche sui garage.
In secundis, mai dimenticare che le valutazioni vanno fatte sempre caso per caso.
Quindi, cautela. Tanta cautela.
Anche a Catania qualcuno, già nel lontano 2006 contestava l'avviso di accertamento a firma del Palazzo di Città, ed in particolare l'obiezione era rivolta al presupposto di imposta: si trattava di un locale adibito a garage e per questo secondo gli attori, privo di idoneità a produrre rifiuti.
In quello stesso contenzioso, per altro segnalatoci anche da qualche privato cittadino gravinese, la Commissione Tributaria della regione Sicilia si è pronunciata solo qualche giorno fa (sentenza n. 483/34/2011 del 12 febbraio 2012). Così si legge: "…secondo la comune esperienza il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli. E, quand'anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. In definitiva, proprio il riconoscimento dell'uso de quo da parte dell'Ente da un lato ha esonerato l'appellata dalla relativa prova in punto di deroga, dall'altro imponeva all'appellante dì dimostrare il presupposto dell' Imposta e cioè l'esistenza - certa o probabile - di rifiuti da smaltire".
Tutto questo per dire che i garage si presume non producano rifiuti. Una volta che, nel caso di specie, il Comune aveva classificato il luogo controverso come garage, secondo la Commissione tributaria veniva meno l'onere a carico del contribuente di dimostrare la mancata produzione dei rifiuti.
Tornando alla nostra città. Se così fosse potremmo già cantare vittoria. Ma attenzione, le remore superano l'unità.
In primis, la giurisprudenza è "cangiante" e per dovere di cronaca, tanto per fare qualche esempio senza la pretesa di essere esaustivi, la sentenza n. 14/34 del 07/12/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. di Catania, solo un anno e mezzo fa rigettava invece l'appello di un contribuente, confermando così la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale, relativa agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Catania per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) su un garage.
Di uguale avviso era la sentenza 92/34 del 22 Febbraio 2010 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. di Catania, in cui i giudici di primo affermavano che gli avvisi di accertamento fossero stati regolarmente e legittimamente emessi e notificati dal Comune di Catania, essendo dovuta la Tarsu anche sui garage.
In secundis, mai dimenticare che le valutazioni vanno fatte sempre caso per caso.
Quindi, cautela. Tanta cautela.