Territorio
Vademecum bruciatura stoppie anno 2023
Il Comune ricorda le regole
Gravina - giovedì 4 maggio 2023
12.29 Comunicato Stampa
L'Assessore all'Agricoltura del Comune di Gravina in Puglia Vincenzo Varrere ricorda che sul territorio della Regione Puglia, l'attività di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali derivanti dalla coltivazione di colture "cerealicole" è disciplinata dalla Legge Regionale 12/12/2016 nr. 38 e dalla Delibera di Giunta Regionale del 28/06/2018, n. 1149.
La Legge Regionale n. 38 del 12/12/2016 VIETA L'ACCENSIONE E LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE E DELLE PAGLIE PRESENTI AL TERMINE DI COLTURE CEREALICOLE E FORAGGERE, NONCHÉ LA BRUCIATURA DELLE SUPERFICI A PASCOLO E DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA PRESENTE NEI TERRENI COLTIVATI, NEI CAMPI IN STATO DI ABBANDONO, INCOLTI O A RIPOSO.
In deroga al divieto generale, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi "15 giugno – 15 settembre" è consentita la bruciatura delle stoppie solo in casi eccezionali come, ad esempio, per le superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano. In tali casi, la verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
AL DI FUORI DI TALI CIRCOSTANZE È SEMPRE VIETATA L'ACCENSIONE DELLE STOPPIE.
La bruciatura delle stoppie per le colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.
PER I CONDUTTORI DI FONDI AGRICOLI RICADENTI IN AREE SOGGETTE AI VINCOLI PAESAGGISTICI AMBIENTALI, SIC E ZPS, LE OPERAZIONI DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE SONO SEMPRE VIETATE E NON GODONO DI ALCUNA DEROGA.
Si ricorda che la precesa o fascia di protezione deve essere obbligatoriamente realizzata lungo tutto il perimetro del fondo agricolo.
I controlli sul rispetto di queste disposizioni viene effettuato dai Carabinieri Forestali e dagli agenti della Polizia Locale.
La Legge Regionale n. 38 del 12/12/2016 VIETA L'ACCENSIONE E LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE E DELLE PAGLIE PRESENTI AL TERMINE DI COLTURE CEREALICOLE E FORAGGERE, NONCHÉ LA BRUCIATURA DELLE SUPERFICI A PASCOLO E DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA PRESENTE NEI TERRENI COLTIVATI, NEI CAMPI IN STATO DI ABBANDONO, INCOLTI O A RIPOSO.
In deroga al divieto generale, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi "15 giugno – 15 settembre" è consentita la bruciatura delle stoppie solo in casi eccezionali come, ad esempio, per le superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano. In tali casi, la verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
AL DI FUORI DI TALI CIRCOSTANZE È SEMPRE VIETATA L'ACCENSIONE DELLE STOPPIE.
La bruciatura delle stoppie per le colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.
PER I CONDUTTORI DI FONDI AGRICOLI RICADENTI IN AREE SOGGETTE AI VINCOLI PAESAGGISTICI AMBIENTALI, SIC E ZPS, LE OPERAZIONI DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE SONO SEMPRE VIETATE E NON GODONO DI ALCUNA DEROGA.
Si ricorda che la precesa o fascia di protezione deve essere obbligatoriamente realizzata lungo tutto il perimetro del fondo agricolo.
I controlli sul rispetto di queste disposizioni viene effettuato dai Carabinieri Forestali e dagli agenti della Polizia Locale.