Passeggiando con la storia
L’Associazione Medica Gravinese fondata da don Eustachio Montemurro
Rubrica “Passeggiando con la storia” a cura di Giuseppe Massari
giovedì 8 agosto 2024
Eustachio Montemuro, stante, difficoltà economiche in famiglia, prima che sacerdote e fondatore di due ordini religiosi: le Suore del Sacro Costato e di Maria Santissima Addolorata e i Piccoli Fratelli del SS. Mo Sacramento, fu medico, laureandosi e studiando presso l'Università degli Studi di Napoli. Dopo aver conseguito la laurea, Egli fu convinto che la cooperazione tra colleghi con gli scambi di conoscenze ed esperienze avrebbe potuto assicurare un'assistenza medica più efficace, curare e guarire anche casi impossibili. Con alcuni colleghi diede vita all'Associazione Medico-Chirurgica Gravinese, (quando si dice l'originalità e non il voler essere, come è avvenuto nei decenni scorsi, istituendo, quasi fosse una novità per la città, una associazione di medici gravinesi) con lo scopo di istituire un dispensario aperto al popolo con visite gratuite ai poveri.
Il 1883 l'Associazione, già operante, essendo stata costituita il 12 agosto di quell'anno dai seguenti medici: Francesco Saverio Raguso, Eustachio Montemurro, Michele Pellicciari, Vito Pellettieri, Carlo Leuci e Pietro Lamuraglia, ebbe il plauso della Civica Amministrazione e si aggiornò con un nuovo statuto per divenire più stabile ed efficace. Tra i documenti scovati all'interno e alla base delle nostre ricerche, abbiamo trovato copia di quello Statuto, composto da otto articoli, più il Regolamento degli Abbonati, che vogliamo riprendere nella sua versione originale ed integrale, ricopiandolo nei suoi articoli, scopi e finalità.
Articolo 1: E' costituita un'associazione medico-chirurgica tre i sottoscritti Dottori in Medicina e Chirurgia. Essa si propone: L'inappuntabile servizio Medico – Chirurgico a profeitto degl'infermi, ed a seconda dei progesasi giornalieri della scienza. Lo studio per lo immiglioramento delle condizioni Igieniche del paese, massime in rapporto con le classi meno abbienti. Il rafforzare e il conservare i reciproci doveri di stima e di benevolenza fra i Soci. La tutela del decoro e della dignità professionale, tanto fra essi Soci, quanto fra questi e le rispettive clientele.
Articolo 2: A conseguire più facilmente gli intendimenti come sopra, l'Associazione ha provveduto all'Impianto di un pubblico Dispensario Medico - Chirurgico, gratuito per i poveri, all'Associazione dei più accreditati periodici professionali e si ripromette di provvedere all'Impianto di uno Stabilimento Idroterapico ed Elettroterapico e da altre istituzioni che potessero meglio e più efficacemente assicurare la cura degli infermi.
Nel Capitolo 2 è previsa la Divisione dei Soci, con il primo articolo che recita: I soci vanno distinti in Fondatori, Ordinari, Aspiranti ed Onorari. Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione. Soci Ordinari i Medici- Chirurghi muniti di Laurea professionale attualmente esercenti che vogliono prestare servizio nell'Associazione e che dietro regolare domanda promettono di fare piena adesione allo Statuto Organico ed al Regolamento Interno dell'Associazione.
Aspiranti sono i Medici - Chirurghi di recente Laureati che vogliono esercitare la loro professione nell'Associazione. I Socii Onorari vengono scelti fra i Medici – Chirurghi primarii e tra le persone più benemerite del paese. L'Associazione nomina ancora fra questi il Presidente Onorario. Nel prosieguo della lettura, all'articolo 2 si legge: I Soci si riuniscono in Assemblea Generale due volte all'anno e in tutti gli altri casi contemplati del relativo Regolamento per deliberare su tutto quanto concerne il buon andamento dell'Associazione, e in tutti quei casi pei quali non si fosse provveduto né dallo Statuto né dal Regolamento.
Passando all'articolo successivo: Essi scelgono l'Ufficio di Presidenza che in paritempo è pure l'Ufficio di Amministrazione ed è composto da un Presidente, un Vice Presidente e di un Segretario. Dura in carica due anni, però tutti i membri sono rieleggibili. Le attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza e dei singoli membri che lo compongono sono determinate dall'apposito Regolamento. Passando al 3° Capitolo, relativo ai Rapporti dell'Associazione verso del paese e viceversa, l'articolo ha previsto che: Ogni Socio invitato ad una visita di Professione non potrà rifiutarsi, salvo forza maggiore.
L'articolo che segue prevede: Ogni Socio deve interessarsi coscienziosamente della salute del proprio cliente, e per tale causa non potrà rifiutarsi alle visite straordinarie sia diurne che notturne, salvo forza maggiore. In casi gravi è obbligato riferirne alla Presidenza per essere aiutato dal Consiglio o dall'opera degli altri colleghi. All'articolo tre si legge: L'Associazione è tenuta a studiare attentamente le condizioni Igieniche del paese e riferirne alle autorità competenti, reclamando gli opportuni provvedimenti.
Passando all'articolo successivo, le norme prevedono: Ogni Socio è tenuto a riferire all'Associazione, e questa, dietro attento esame, far rapporto a chi di diritto di ogni caso di possibile Epidemia, studiare le cause, e richiedere dalle autorità competenti gli opportuni provvedimenti. Se insorge una Epidemia, è quanto sancito dall'articolo 5, i soci dovranno con massima abnegazione prestare il loro servizio diurno e notturno, salvo gli accordi con le superiori autorità Giungendo all'articolo successivo: Per casi imminenti di ferite, fratture e in genere di lesioni violente, qualunque Socio si trovi presente, dovrà prestare le prime cure, restando libero l'infermo in secondo tempo di avvalersi del Medico di fiducia.
Nel riproporre gli ultimi due articoli leggiamo: Per le perizie Medico legali, autopsie, Servizio Prostitute, Ospedale, condotta, Vaccinazione si provvederà secondo dei casi, giuste le norme stabilite nel regolamento ed a seconda delle richieste che verranno fatte dall'Autorità Municipale o Giudiziaria. All'Associazione va dovuta sia dagli abbonati che dai non abbonati un'equa retribuzione che senza avere nemmeno la parvenza di una tassazione fosse tale da non offendere né la dignità dei Socii né la posizione finanziaria dei clienti.
Circa il Regolamento degli abbonati, steso in otto articoli il Primo Settembre del 1883, sottoscritto dagli stessi soci medici fondatori di cui innanzi, leggiamolo insieme: Per divenire abbonato bisogna far domanda all'Associazione Medico – Chirurgica, specificando il numero ed i nomi degl'individui componenti la famiglia, e delle persone di servizio. L'Associazione stabilisce il relativo compenso che viene pagato a rate quatrimestrali anticipate. L'abbonamento è obbligatorio per un anno. Appena l'abbonato avrà sodisfatto la sua quota verrà segnato in un apposito registro.
Scade dall'abbonamento il cliente che all'epoca fissata pel pagamento della rata quatrimestrale, dopo speciale avviso, non vi adempie. L'abbonato ha diritto di scegliere qualunque dei socii a medico curante, e di averlo ad ogni richiesta. Se però il socio che richiede è assente, od infermo, e la visita è di urgenza accorrerà il medico di guardia del Dispensario. L'abbonato ha diritto a tutte le visite necessarie per la cura degl'infermi ed occorrendo al consulto dei socii.
Sono esclusi dall'abbonamento i compensi dei consulti tenuti con medici fuori dell'Associazione, delle visite straordinarie notturne, e delle operazioni chirurgiche, il cui valore oltrepassa le lire cinquanta; all'abbonato però si concede per tutti questi compensi il cinquanta per cento di agio sulle tariffe. L'ultimo articolo, l'ottavo, lo troviamo così concepito: L'abbonato dichiarerà preventivamente il sito dell'abitazione, e se nell'anno dimorerà in qualche casini di campagna che non disti oltre i due chilometri dall'abitato; mentre saranno fuori abbonamento le visite fatte a casine di maggiore distanze, e quelle fatte a casine non dichiarate preventivamente.
Il 1883 l'Associazione, già operante, essendo stata costituita il 12 agosto di quell'anno dai seguenti medici: Francesco Saverio Raguso, Eustachio Montemurro, Michele Pellicciari, Vito Pellettieri, Carlo Leuci e Pietro Lamuraglia, ebbe il plauso della Civica Amministrazione e si aggiornò con un nuovo statuto per divenire più stabile ed efficace. Tra i documenti scovati all'interno e alla base delle nostre ricerche, abbiamo trovato copia di quello Statuto, composto da otto articoli, più il Regolamento degli Abbonati, che vogliamo riprendere nella sua versione originale ed integrale, ricopiandolo nei suoi articoli, scopi e finalità.
Articolo 1: E' costituita un'associazione medico-chirurgica tre i sottoscritti Dottori in Medicina e Chirurgia. Essa si propone: L'inappuntabile servizio Medico – Chirurgico a profeitto degl'infermi, ed a seconda dei progesasi giornalieri della scienza. Lo studio per lo immiglioramento delle condizioni Igieniche del paese, massime in rapporto con le classi meno abbienti. Il rafforzare e il conservare i reciproci doveri di stima e di benevolenza fra i Soci. La tutela del decoro e della dignità professionale, tanto fra essi Soci, quanto fra questi e le rispettive clientele.
Articolo 2: A conseguire più facilmente gli intendimenti come sopra, l'Associazione ha provveduto all'Impianto di un pubblico Dispensario Medico - Chirurgico, gratuito per i poveri, all'Associazione dei più accreditati periodici professionali e si ripromette di provvedere all'Impianto di uno Stabilimento Idroterapico ed Elettroterapico e da altre istituzioni che potessero meglio e più efficacemente assicurare la cura degli infermi.
Nel Capitolo 2 è previsa la Divisione dei Soci, con il primo articolo che recita: I soci vanno distinti in Fondatori, Ordinari, Aspiranti ed Onorari. Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione. Soci Ordinari i Medici- Chirurghi muniti di Laurea professionale attualmente esercenti che vogliono prestare servizio nell'Associazione e che dietro regolare domanda promettono di fare piena adesione allo Statuto Organico ed al Regolamento Interno dell'Associazione.
Aspiranti sono i Medici - Chirurghi di recente Laureati che vogliono esercitare la loro professione nell'Associazione. I Socii Onorari vengono scelti fra i Medici – Chirurghi primarii e tra le persone più benemerite del paese. L'Associazione nomina ancora fra questi il Presidente Onorario. Nel prosieguo della lettura, all'articolo 2 si legge: I Soci si riuniscono in Assemblea Generale due volte all'anno e in tutti gli altri casi contemplati del relativo Regolamento per deliberare su tutto quanto concerne il buon andamento dell'Associazione, e in tutti quei casi pei quali non si fosse provveduto né dallo Statuto né dal Regolamento.
Passando all'articolo successivo: Essi scelgono l'Ufficio di Presidenza che in paritempo è pure l'Ufficio di Amministrazione ed è composto da un Presidente, un Vice Presidente e di un Segretario. Dura in carica due anni, però tutti i membri sono rieleggibili. Le attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza e dei singoli membri che lo compongono sono determinate dall'apposito Regolamento. Passando al 3° Capitolo, relativo ai Rapporti dell'Associazione verso del paese e viceversa, l'articolo ha previsto che: Ogni Socio invitato ad una visita di Professione non potrà rifiutarsi, salvo forza maggiore.
L'articolo che segue prevede: Ogni Socio deve interessarsi coscienziosamente della salute del proprio cliente, e per tale causa non potrà rifiutarsi alle visite straordinarie sia diurne che notturne, salvo forza maggiore. In casi gravi è obbligato riferirne alla Presidenza per essere aiutato dal Consiglio o dall'opera degli altri colleghi. All'articolo tre si legge: L'Associazione è tenuta a studiare attentamente le condizioni Igieniche del paese e riferirne alle autorità competenti, reclamando gli opportuni provvedimenti.
Passando all'articolo successivo, le norme prevedono: Ogni Socio è tenuto a riferire all'Associazione, e questa, dietro attento esame, far rapporto a chi di diritto di ogni caso di possibile Epidemia, studiare le cause, e richiedere dalle autorità competenti gli opportuni provvedimenti. Se insorge una Epidemia, è quanto sancito dall'articolo 5, i soci dovranno con massima abnegazione prestare il loro servizio diurno e notturno, salvo gli accordi con le superiori autorità Giungendo all'articolo successivo: Per casi imminenti di ferite, fratture e in genere di lesioni violente, qualunque Socio si trovi presente, dovrà prestare le prime cure, restando libero l'infermo in secondo tempo di avvalersi del Medico di fiducia.
Nel riproporre gli ultimi due articoli leggiamo: Per le perizie Medico legali, autopsie, Servizio Prostitute, Ospedale, condotta, Vaccinazione si provvederà secondo dei casi, giuste le norme stabilite nel regolamento ed a seconda delle richieste che verranno fatte dall'Autorità Municipale o Giudiziaria. All'Associazione va dovuta sia dagli abbonati che dai non abbonati un'equa retribuzione che senza avere nemmeno la parvenza di una tassazione fosse tale da non offendere né la dignità dei Socii né la posizione finanziaria dei clienti.
Circa il Regolamento degli abbonati, steso in otto articoli il Primo Settembre del 1883, sottoscritto dagli stessi soci medici fondatori di cui innanzi, leggiamolo insieme: Per divenire abbonato bisogna far domanda all'Associazione Medico – Chirurgica, specificando il numero ed i nomi degl'individui componenti la famiglia, e delle persone di servizio. L'Associazione stabilisce il relativo compenso che viene pagato a rate quatrimestrali anticipate. L'abbonamento è obbligatorio per un anno. Appena l'abbonato avrà sodisfatto la sua quota verrà segnato in un apposito registro.
Scade dall'abbonamento il cliente che all'epoca fissata pel pagamento della rata quatrimestrale, dopo speciale avviso, non vi adempie. L'abbonato ha diritto di scegliere qualunque dei socii a medico curante, e di averlo ad ogni richiesta. Se però il socio che richiede è assente, od infermo, e la visita è di urgenza accorrerà il medico di guardia del Dispensario. L'abbonato ha diritto a tutte le visite necessarie per la cura degl'infermi ed occorrendo al consulto dei socii.
Sono esclusi dall'abbonamento i compensi dei consulti tenuti con medici fuori dell'Associazione, delle visite straordinarie notturne, e delle operazioni chirurgiche, il cui valore oltrepassa le lire cinquanta; all'abbonato però si concede per tutti questi compensi il cinquanta per cento di agio sulle tariffe. L'ultimo articolo, l'ottavo, lo troviamo così concepito: L'abbonato dichiarerà preventivamente il sito dell'abitazione, e se nell'anno dimorerà in qualche casini di campagna che non disti oltre i due chilometri dall'abitato; mentre saranno fuori abbonamento le visite fatte a casine di maggiore distanze, e quelle fatte a casine non dichiarate preventivamente.